martedì 27 novembre 2012

GUARDIA COSTIERA:SANZIONATI OTTO MOTOPESCHERECCI PER PESCA SOTTOCOSTA

Sono state sorprese nella mattinata dalla Motovedetta CP 718 mentre pescavano a circa 350/400 metri dalla riva otto draghe idrauliche intente alla raccolta di molluschi bivalvi. Il personale del Nucleo Polizia Marittima della Guardia Costiera di Chioggia stava effettuando un attività di monitoraggio dalla riva e dalla diga sud del Porto di Chioggia per verificare l’eventuale avvicinamento delle suddette unità entro i limiti previsti dalla normativa vigente, che prevede almeno una distanza minima di 600 metri dalla costa. Pensando di non essere avvistate, approfittando anche della giornata di nebbia, le unità sono apparse agli occhi del personale in servizio invece chiaramente ben oltre tale limite. Il monitoraggio congiunto fra personale a terra e radar in dotazione alla Sala Operativa hanno fatto scattare l’operazione di controllo pesca. Dagli ormeggi della Capitaneria è prontamente salpata la Motovedetta CP 718 che, con a bordo anche personale specializzato come “Ispettore Pesca Comunitario”, ha facilmente constato la palese violazione della normativa sul rispetto della distanza della costa da parte di otto draghe idrauliche di cui sei salpate dalla vicina Porto Levante. A carico delle unità summenzionate è stata elevata sanzione amministrative da 4.000,00€ e conseguente sequestro degli attrezzi da pesca. Alla luce della normativa comunitaria che ha istituito anche un sistema di “ASSEGNAZIONE PUNTI” a carico dei comandanti da pesca ed a carico della licenza di pesca sono stati assegnati 6 punti per la violazione accertata. Il sistema a punti a seguito di più violazioni ed al raggiungimento di una quota di punti prevede sanzioni che possono portare alla sospensione della licenza di pesca ed al titolo professionale del marittimo , fino alla revoca degli stessi. L’attività di monitoraggio della Guardia Costiera continuerà anche nei prossimi giorni sia per verificare il divieto di pesca sottocosta ma anche quello in aree sensibili come le “TEGNUE” nonché le aree dove è addirittura non consentito il passaggio come l’area circolare in prossimità del Terminale Rigassificatore LNG per la quale l’Ordinanza n. 68/2008 ne ha disciplinato il divieto e che sono denominate Safety Zone ed Area to be Avoided (Area da evitare) . Chioggia, 27.11.2012

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