martedì 23 ottobre 2012

GUARNIERI e SCARPA:ordine del giorno per testamento biologico

Sul questo tema possiamo avere anche delle belle perplessità, però non è certo l’iniziativa di qualche consigliere semi-analfabeta che scopiazza qualche ordine del giorno da internet e che non sa “ né di fiabe né di canson “ , la proposta del gruppo consiliare di sinistra, ecologia e libertà e sicuramente affrancata dall’esperienza di Guarnieri per tanti anni prima infermiere e poi medico. Quindi un’iniziativa che il consiglio comunale farebbe bene a parlarne e discuterne con attenzione, sarebbe anche da capire quali potrebbero essere i costi per l’istituzione di un registro telematico comunale. Sentiamo cosa ci dice il nostro penna bianca. IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL……… DELIBERA 1- Di approvare l’ ORDINE DEL GIORNO nel testo di seguito trascritta: Rilevato che per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico, conosciuto anche come “dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari”; Considerato che: la persona che redige un testamento biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi; Verificato che Il testamento biologico, con la denominazione “living will” è stato introdotto negli Stati Uniti nel 1991. Una delle principali affermazioni della legge americana, quella relativa all’idratazione ed alla alimentazione artificiale, sono considerate a tutti gli effetti come terapie ed in quanto tali possono essere rifiutate attraverso il testamento biologico. Lo stesso principio è seguito dalle leggi esistenti negli altri paesi Occidentali ed è stato costantemente ribadito nelle sentenze sull’argomento, oltre che nella valutazione dei più illustri scienziati che hanno studiato il tema delle scelte di fine vita. Da allora, la maggior parte dei paesi ha legiferato in materia. Dove non esiste una legge specifica, vi è, però, una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici; Considerando che: in Italia l’art. 32 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Questa norma costituzionale configura per tutti i Cittadini quello che i giuristi definiscono un diritto perfetto, cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato; parimenti l’art. 13 della Costituzione afferma che la libertà personale è inviolabile rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano e tuttavia, il problema si pone , come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro, nei casi in cui, per diverse ragioni, il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie; Considerato inoltre che Per questo motivo è necessario approvare una legge che stabilisca in modo chiaro le modalità di redazione e di registrazione del testamento biologico e di nomina del fiduciario, cosi che ciascuno possa dichiarare , ora per allora, la propria volontà circa le terapie da accettare o rifiutare in situazioni come quella descritta, vincolando i medici ad attenersi alla volontà così espressa; Considerato inoltre che La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del Cittadino afferente ai diritti all’integrità della persona (titolo 1, dignità art. 3 Diritto all’integrità personale ); La Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina di Oviedo del 1977 ,ratificata dal Governo Italiano ai sensi della legge 145 del 28 marzo 2001, sancisce all’art. 9 che i desideri precedentemente espressi in proposito ad un medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione; Preso atto che Il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri, dopo aver precisato all’art. 16 che il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato e all’art. 35 sancisce che il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente. In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Inoltre all’art. 38 si afferma che il medico deve attenersi alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato. Valutato altresì che Il Comitato Nazionale di Bioetica si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina. Inoltre il CNB specifica che le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall’interessato e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà; Considerato che La Magistratura si è più volte espressa in questo senso, esaminando in particolare i casi Welby, Nuvoli ed Englaro, in assenza di una normativa nazionale in materia; Preso atto che Secondo l’Eurispes il 74,7 degli italiani esprime parere favorevole all’introduzione del testamento etico; Considerato che In questo scenario, l’Ente Comune è nella possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario; IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 1- a predisporre un modulo che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nel quale ogni cittadino possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari sia in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante sia in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione; 2- ad istituire un registro telematico che raccolga le dichiarazioni ed a definirne il regolamento d’accesso; 3- a trasmettere periodicamente le dichiarazioni raccolte ai Soggetti Istituzionali delegati per legge alla pubblicizzazione, nelle more dell’entrata in vigore di una normativa nazionale che regolamenti la materia, in particolare: ° ai Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali affinchè la dichiarazione venga inserita nella tessera personale sanitaria del dichiarante; ° all’ARSAN ed all’Assessorato Regionale del Veneto, affinchè provveda ad istituire un registro provvisorio regionale, nelle more dell’entrata in vigore delle leggi regionali e nazionali che regoleranno la materia; ° al Medico di famiglia della persona che ha sottoscritto la dichiarazione anticipata di volontà affinchè ne tenga debito conto in ogni momento del percorso medico-assistenziale della persona che ha espresso la volontà.

2 commenti:

  1. Caro Guarnieri, sai benissimo che questo non ha nessun valore legale. Finchè non sarà varata una legge nazionale purtroppo queste proposte sono solo azioni politiche. La tua è semplicemente una provocazione verso l'amministrazione Casson. Ci sono tanti problemi importanti potresti mettere a disposizione la tua "esperienza" amministrativa ma ti perdi in questi giochetti.

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  2. All' "anonimo "vorrei dire che questo non è un giochetto ma una cosa seria e non serve assolutamente a provocare Casson o questa maggioranza che già ci pensano da loro stessi a farsi del male.
    Poi...è vero, non ci sono leggi che governino questi processi ma l'impostazione che abbiamo dato e che è grossomodo quello che già e stato adottato da centinaia di comuni italiani, parte da un principio che spiego in modo semplice...se adesso all'amico anonimo io chirurgo volessi aprirgli il cranio per vedere cosa c'è dentro io dovrei prima avere il consenso informato...ma anche qualsiasi atto medico-chirurgico necessita di un formale assenso della persona sennò si incorre in un reato che va dalla violenza privata, alle lesioni, ecc...
    Allora, questo è il punto, posso io oggi, iscritto ad un registro tenuto dal Comune e legalizzato da un notaio, decidere che se dovessi trovarmi nelle condizioni fisiche di non poter esprimere una mia volontà in quel momento, quindi oggi per quel giorno, impedire ai medici di praticare su di me delle azioni mediche? La risposta è naturalmente SI...perchè la scienza è in grado, oggi, di stabilire se mi dovessi trovare in condizioni tali da non poter né migliorare né, tantomeno, guarire da quella condizione... e quindi l'uso di farmaci, macchine o altre fome di intervento sarebbero un accanimento terapeutico che oggi, io, con quell'atto, impedisco.
    E' un atto di civiltà...non è eutanasia...non si dà a nessuno la morte...e poi, non è obbligatorio...il nostro anonimo vuole "campare" ad ogni costo ma ad un altro questo non va bene...non c'è nulla di ideologico in questo.

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